Esenzione ticket

Esenzione ticket
ELENCO STRUTTURE
Uffici Ticket
Secondo la normativa vigente alcune categorie possono essere esentate dal pagamento del ticket per le visite specialistiche, per gli esami di laboratorio e diagnostica strumentale e per prestazioni di fisioterapia, per patologia o per reddito.

Sono esentati dal pagamento del ticket:

PER PATOLOGIA
• Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
• Gli invalidi per servizio (categorie dalla 1a all'8a)
• Gli invalidi civili dal 67%
• I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992
• Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (il coniuge e i figli; in mancanza dei predetti, i genitori)
• I ciechi e i sordomuti
• Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
• Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
• I trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 36.151,98, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998
• I pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001
• I pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001

PER REDDITO
• I cittadini di età inferiore a 6 anni oppure superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 (cod. esenzione E01)
• I disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di € 516,45 per ogni figlio a carico (cod. esenzione E02)
• I titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (cod. esenzione E03)
• I titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di € 516,45 per ogni figlio a carico (cod. esenzione E04)

*ATTENZIONE: dal 1 aprile 2011 cambiano le modalità per ottenere l'esenzione ticket per reddito: la si dovrà richiedere direttamente al medico di famiglia, pediatra o altro specialista del SSN all'atto della prescrizione di visite o esami.

Documenti correlati:
Brochure esenzione ticket per reddito [file.pdf]
Locandina esenzione ticket per reddito[file.pdf]