Esenzione ticket

Esenzione ticket
ELENCO STRUTTURE
Uffici Ticket
Secondo la normativa vigente alcune categorie possono essere esentate dal pagamento del ticket per le visite specialistiche, per gli esami di laboratorio e diagnostica strumentale e per prestazioni di fisioterapia.

Sono esentati dal pagamento del ticket:
• Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia.
• Gli invalidi per servizio (categorie dalla 1a all'8a).
• Gli invalidi civili dal 70%.
• I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992.
• Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (il coniuge e i figli; in mancanza dei predetti, i genitori).
• I ciechi e i sordomuti.
• Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia.
• Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta.
• I titolari di pensione e i familiari a carico, purché il reddito complessivo (riferito all’anno precedente) del nucleo familiare fiscale da essi formato non sia superiore a € 8.263,31 oppure a € 11.362,05 in presenza del coniuge. Tali cifre vanno incrementate di € 516,45 per ogni figlio a carico: ad esempio, se solo un coniuge è titolare di pensione e ha un figlio a carico, il reddito complessivo non dovrà superare € 8.779,76, se i figli a carico sono due € 9.296,21 etc.
• I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico.
• I trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 36.151,98, incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
• I pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001.
• I pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001.
• Sono esenti i maggiori di anni 65 e i minori di anni 6.
• Sono esenti coloro che hanno un reddito complessivo inferiore a € 36.151,98.