Come eliminarlo

Uno dei primi provvedimenti di attuazione della legge n°257/92 è rappresentato dal D.M 6 settembre 1994, che contiene le indicazioni operative e le metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie.
Occorre precisare che la presenza di manufatti in eternit negli edifici non comporta sempre e comunque la necessità di eseguire interventi di bonifica. La legge prevede però l'obbligo per chi possiede manufatti in Eternit la predisposizione di un programma di controllo con lo scopo di mettere in evidenza precocemente le alterazioni che possono renderlo pericoloso. Per questo motivo non vanno effettuati interventi meccanici di propria iniziativa, sui manufatti contenenti amianto, ma va valutato lo stato di conservazione degli stessi, per scegliere il tipo di bonifica più indicato caso per caso.

Elementi per giudicare lo stato di conservazione:
• stato di degrado delle superfici;
• presenza di rotture e/o crepe;
• affioramento di fibre dalla superfici;
• friabilità alla semplice pressione manuale.

Metodo di Bonifica
• Incapsulamento:
trattamento della superficie del materiale con prodotti impregnanti e ricoprenti che impediscono il rilascio di fibre (indicato in presenza di materiale non particolarmente deteriorato) e permane il programma di controllo.
• Confinamento:
consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che impedisca la diffusione di fibre (indicato in presenza di materiali in buono stato di conservazione) e permane il programma di controllo.
• Rimozione:
smontaggio delle lastre o altri manufatti contenenti amianto, eseguito da ditta specializzata e trasportato avvolto in teli di polietilene in discarica autorizzata (indicato in presenza di materiali gravemente deteriorati e difficilmente confinagli (elimina definitivamente il rischio).

La bonifica deve essere preceduta da un PIANO DI LAVORO da presentare alla ASL competente per territorio (art. 34 del D.Lgs 277/91).